Le prestazioni di lavoro straordinario sono ammesse unicamente nel part time di tipo verticale o misto, anche a termine, art. 3, co. 5, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, come modificato dall’art. 46, co. 1, lett. h), D.Lgs. n. 276/2003.
Nei rapporti di lavoro a tempo pieno, per “lavoro straordinario” si intende quello che eccede il normale orario di lavoro settimanale (40 ore), ovvero il minor orario definito contrattualmente (art. 1, co. 2, lett. c), D.Lgs. n. 66/2003).
Analogamente, nei rapporti part time di tipo verticale (il contratto prevede lo svolgimento della prestazione lavorativa a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno) o misto ( il rapporto di lavoro a tempo parziale è svolto secondo una combinazione della forma orizzontale -riduzione di orario rispetto all’orario normale giornaliero di lavoro – e verticale) si considerano straordinarie le ore prestate oltre la 40ª ora settimanale (ovvero oltre il minor orario stabilito dai contratti collettivi), indipendentemente dal numero di ore effettuate giornalmente.
Pertanto, in tali tipologie di part time, le prestazioni lavorative straordinarie sono consentite solo ove il tempo pieno settimanale sia stato raggiunto (Min. Lav. Circ. 24 agosto 2004, n. 57; Min. Lav. Circ. 18 marzo 2004, n. 9, punto 5). In caso contrario, la variazione in aumento dell’orario di lavoro potrà essere gestita mediante il ricorso a “clausole elastiche” ovvero al “lavoro supplementare”.
Alle prestazioni lavorative straordinarie si applica la disciplina legale e contrattuale vigente in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno (Min. Lav. Circ. n. 57/2004).
Le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario sono stabilite dai contratti collettivi (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 66/2003); in difetto di disciplina collettiva applicabile, lo svolgimento di tali prestazioni è ammesso entro un limite massimo di 250 ore annuali e soltanto previo accordo tra le parti, vale a dire con il consenso del lavoratore (art. 5, co. 3, D.Lgs. n. 66/2003).
Le prestazioni di lavoro straordinario sono compensate con apposite maggiorazioni retributive nella misura prevista dai contratti collettivi o, in alternativa, con riposi compensativi.