L’assegno bancario è uno dei più comuni Titoli di Credito circolanti in ambito commerciale e privato. Strumento cartaceo rilasciato da banche presso i quali un soggetto è titolare di un C/C in cui è necessario, per l’emissione (spicco), avere depositata la somma per la copertura.
L’assegno bancario contiene l’ordine impartito incondizionatamente alla propria banca di pagare a vista una determinata somma di denaro, in esso indicata, ed a favore di un altro soggetto o a se stesso. Dalla definizione deriva che più soggetti intervengono dopo l’emissione dell’assegno; i soggetti coinvolti sono
-Traente: soggetto titolare di conto corrente bancario che emette assegno bancario a favore di terzi o se stesso, convalidando con propria firma
-Trattatario: banca che ricevere l’ordine del traente di prelevare una somma di denaro dal C/C del traente per “consegnarla” a terzi o se medesimo (è necessario, per non incorrere in illeciti legali che la somma scritta nell’assegno sia depositata nel conto corrente bancario)
-Beneficiario: soggetto a cui spetta la prestazione indicata nell’assegno ovvero la riscossione della somma di denaro in esso indicata. La banca rilascerà, su richiesta del titolare del C/C, un libretto di assegni (carnet) pre‐numerati: è composto da due parti staccabili: madre e figlia.
La madre è il tagliando che rimane in possesso del traente ed è parte fissa del carnet; la figlia è l’assegno vero e proprio che viene staccato dalla madre per poter essere compilato e consegnato al beneficiario:
Compilare un assegno bancario, come spiegato in questa pagina su Assegni.net, è semplice ma è richiesta molta attenzione
Nell’assegno bancario devono essere compilati a mano utilizzando penne con inchiostro indelebile, nero o blu, senza correzioni successive
-Luogo e data di emissione
-Importo in cifre e in lettere apponendo una sbarra prima dei centesimi che devono sempre essere scritti in cifre
-Beneficiario
-Firma del traente
-Il Trattatario.
L’assegno deve essere presentato per l’incasso dal beneficiario entro un limite temporale dalla data di emissione ovvero 8 giorni quando il comune di emissione è lo stesso di quello di pagamento (su piazza); 15 giorni se pagabile “fuori piazza” (in altro comune da quello di emissione). E’ severamente vietato rilasciare assegni post‐datati (con data futura rispetto alla data di emissione) o senza data.
Le caratteristiche fondamentali dell’assegno bancario in quanto titolo di credito possono essere così definite
-Formale: deve avere requisiti stabilite dalla legge
-Astratto: manca l’indicazione del motivo per cui viene emesso
-Letterale: quanto è scritto nell’assegno corrisponde al reale diritto e niente altro;
-All’ordine: può essere girato e il legittimo possessore può portarlo all’incasso
-E’ esecutivo: in caso di insolvenza il beneficiario può esercitare diritti e azioni di regresso per ottenerne l’incasso
-E’ autonomo: il diritto esiste indipendentemente dalle ragioni iniziali per cui è stato emesso.
L’assegno bancario, essendo un Titolo di Credito all’ordine, può essere trasferito, nelle modalità previste dalla legge vigente, mediante la cosiddetta girata.