l contratto di job sharing individua una particolare tipologia di prestazione lavorativa, introdotta dalla prassi aziendale, in cui più soggetti, di regola due, dividono in part-time un unico posto di lavoro a tempo pieno.
I lavoratori possono, dunque, ripartire tra loro, secondo le proprie esigenze, l’orario e la quantità di lavoro. Il contratto di lavoro è, cioè, ripartito (job sharing) ed è stato introdotto nell’ambito della complessiva riforma del mercato del lavoro disciplinato dal D. Lgs. n. 276/2003, art. 41 – 45.
Lo scopo di questa tipologia innovativa è sostanzialmente quello di consentire la diffusione di uno strumento contrattuale flessibile ritenuto proficuo sia per le imprese che per i lavoratori: questi ultimi, in pratica, si assumono in solido l’adempimento della prestazione lavorativa ma ciascuno la eseguirà parzialmente, sia con riferimento al tempo, che alle modalità.

Il contratto prevede la forma scritta ad probationem, ma si deve indicare la misura percentuale e la collocazione temporanea del lavoratore (giornaliero, settimanale, mensile o annuale) che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori, ferma restando la possibilità per gli stessi di determinare discrezionalmente, in qualsiasi momento, la sostituzione, ovvero la modificazione consensuale della distribuzione dell’orario di lavoro, ma mai la sostituzione da parte di terzi.
E’ proprio in tale riconosciuta facoltà di modificazione contingente dell’obbligo soggettivo che s’individua il maggior vantaggio per il lavoratore: si pensi, ad esempio, all’ottimale divisione dei tempi di vita (famiglia /studio) qualora il lavoro venga ripartito tra due coniugi o due parenti.
Per le imprese invece, il vantaggio risiede nella garanzia di maggiore produttività riducendo l’assenteismo; inoltre, il lavoratore non ha diritto a tutele quali lo sciopero, la copertura per malattia e quella assicurativa e, nel caso di recesso o estinzione da parte di uno dei due contraenti, il rapporto di lavoro cessa anche per l’altro.
Non si tratta, dunque, di un unico rapporto di lavoro a tempo parziale: ogni lavoratore è comunque titolare di un distinto rapporto di lavoro indipendentemente dall’altro, ma ciascuno è personalmente responsabile per l’adempimento dell’intera obbligazione lavorativa dedotta in contratto.
La disciplina è affidata quasi interamente alla contrattazione collettiva e, in mancanza, ai principi generali della legge in materia di lavoro subordinato.