Il warrant è un documento che attribuisce al possessore la facoltà di acquistare o di sottoscrivere una certa quantità di titoli a un prezzo determinato, in determinati periodi di tempo o a una data prefissata. L’esercizio del diritto contenuto nel warrant da parte del possessore comporta l’obbligo per l’emittente di fornire i relativi titoli sottostanti.
Di solito, il warrant conferisce diritto all’acquisto di azioni, ma può essere utilizzato come strumento per concedere un’opzione di acquisto su qualunque altra categoria di valori mobiliari.
Spesso, in particolare, i warrant vengono emessi dalle società in “collegamento” con prestiti obbligazionari. In base a questo schema, i sottoscrittori di nuove obbligazioni pagano un prezzo anche per l’acquisto dei warrant collegati; se però non sono interessati ai warrant, possono venderli in Borsa.
Le obbligazioni cum warrant, come vengono definite, sono differenti dalle obbligazioni convertibili, infatti mentre il sottoscrittore delle prime rimane comunque obbligazionista anche dopo l’esercizio del warrant (supposto che esso dia diritto alla sottoscrizione di azioni della società che ha emesso le obbligazioni), l’obbligazionista convertibile, dopo avere esercitato il diritto di conversione, non è più creditore della società, ma diventa socio. Abbandona in altre parole la propria qualità di obbligazionista e diventa a tutti gli effetti azionista.
I warrant inoltre possono essere emessi anche senza che vi sia un’emissione (azionaria o obbligazionaria) che faccia da “traino”. I warrant in questo caso sono buoni “scommessa”. Chi li acquista punta sul fatto che cresca il prezzo dei titoli cui i buoni danno diritto, così da potere guadagnare la differenza fra il prezzo di mercato del titolo e il prezzo a cui il detentore del warrant può acquistarlo, detto prezzo d’esercizio. Il prezzo di Borsa dei warrant di conseguenza varia al variare del prezzo dei titoli cui danno diritto.
I warrant presentano, dunque, molte caratteristiche comuni con le opzioni: la principale differenza consiste nel fatto che quando il diritto viene esercitato l’attività sottostante deve essere consegnata al possessore dall’emittente dei warrants e non da un altro investitore.
Differenti dai warrants sono i covered warrants. Anch’essi presentano tutte le caratteristiche tipiche delle opzioni, con la differenza, però, che vengono emessi da istituzioni finanziarie. In altre parole, al pari delle opzioni, i covered possono essere call (se danno diritto ad acquistare l’attività sottostante) o put (se danno diritto a venderla), possono avere a oggetto qualsiasi tipo di attività finanziaria (azioni, obbligazioni, indici, tassi di interesse, valute), e possono essere esercitati a seconda dei casi entro un determinato periodo di tempo oppure a una data predeterminata; tuttavia, a differenza delle opzioni, la controparte che assicura l’adempimento dell’obbligazione è direttamente la stessa società finanziaria emittente e non la Cassa di compensazione e garanzia. Per questo motivo, tali warrants vengono definiti covered: l’emittente, originariamente, prendeva posizione sull’attività sottostante (cioè, si “copriva”) per poter adempiere alle proprie obbligazioni in caso di esercizio dei warrant emessi.